I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono anche quelli relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

Nello specifico le misure atte a questo tipo di prevenzione sono:
► rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
► videocamere collegate con centri di vigilanza privati;
► apposizione o sostituzione di grate sulle finestre;
► vetri antisfondamento;
► saracinesche;
► tapparelle metalliche con bloccaggi;
► installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
► porte blindate o rinforzate;
► apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
► apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
► casseforti a muro. 

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto;
- l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori.

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è ordinariamente di 48.000 euro per unità immobiliare; il tetto sale a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.